Art. 7.
(Modifica all'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di contratto di inserimento).

      1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

          «e) donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e della

 

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previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto al tasso di occupazione femminile nazionale o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento il tasso di disoccupazione femminile nazionale. I valori dei tassi di occupazione e disoccupazione delle citate aree geografiche sono dimezzati in caso di donne non coniugate, legalmente separate, divorziate o vedove, non conviventi more uxorio, con uno o più figli a carico minori o di età non superiore a ventisei anni se studenti, disoccupate o inoccupate».
      2. Il decreto di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.